Arrivano diverse novità dalla Cassazione in merito alla pensione di reversibilità ai divorziati: cosa c’è da sapere in merito.
La pensione di reversibilità è una prestazione economica, erogata dall’INPS, ai familiari superstiti di un pensionato deceduto. Tale beneficio rappresenta una forma di tutela previdenziale pensata per garantire un sostegno economico a coloro che, in vita, erano legati al defunto da un vincolo coniugale e/o di dipendenza economica. Ne hanno diritto il coniuge superstite, anche se separato o divorziato in presenza di specifiche condizioni, i figli minorenni e/o inabili, nonché in determinati casi, anche altri familiari.
Pensione di reversibilità ai divorziati: le condizioni
In riferimento agli ex coniugi divorziati, la legge italiana prevede che il diritto alla pensione di reversibilità sussista qualora, al momento del decesso del pensionato, l’ex coniuge percepisca un assegno divorzile e, nel frattempo, non si sia risposato.
Tale principio è stato oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, culminate in provvedimenti che ne ridefiniscono l’applicazione, come accaduto con l’ordinanza n. 5839 della Corte di Cassazione, depositata nel mese di marzo 2025.

Con tale ordinanza, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente i criteri per l’attribuzione della pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato.
Nello specifico, ha stabilito che il diritto alla quota di reversibilità spetta anche qualora l’assegno divorzile sia stato concordato in forma transattiva tra le parti e non derivi da una pronuncia giudiziale.
Ripartizione tra coniuge superstite e divorziato
La Corte ha, inoltre, ribadito che la pensione di reversibilità può essere suddivisa tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato, secondo criteri equitativi che tengano conto della durata dei rispettivi matrimoni, delle condizioni economiche e dell’eventuale presenza di figli.
Pertanto, si può dire che tale misura rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti previdenziali degli ex coniugi, spesso esclusi da forme di sostegno economico post-divorzio nonostante, alle proprie spalle, abbiano un lungo periodo di convivenza matrimoniale e dipendenza economica.
Secondo le disposizioni vigenti, dunque, il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione goduta dal pensionato in vita. Ai figli superstiti, invece, spetta il 70% per l figlio unico, in caso di due figli, invece, l’80%. Previsto, invece, il 100%, qualora vi siano tre o più figli. L’importo, infine, può variare in base alla condizione economica del superstite.